NOTAIO - ATTO NOTARILE - SUCCESSIONE - Cass. civ. Sez. III Ord., 19-07-2018, n. 19219

NOTAIO - ATTO NOTARILE - SUCCESSIONE - Cass. civ. Sez. III Ord., 19-07-2018, n. 19219

L'adempimento secondo diligenza dell'incarico di ricevere l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell'atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto; in capo al notaio, perciò, deve ritenersi sicuramente sussistente "l'obbligo di informare i clienti sulla procedura per addivenire alla formazione dell'inventario".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5963/2017 R.G. proposto da F.G. e F.F., rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Fassi, con domicilio eletto in Roma, via Leone IV, n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lanave;

- ricorrenti -

contro

D.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Angioni e Giovanna F. Dessì, con domicilio eletto in Roma, via Sandro Botticelli, n. 2, presso la dott.ssa Stefania Schinardi;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, n. 45/2016, depositata il 26 gennaio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, per responsabilità professionale, proposta dai germani F.G. e F. nei confronti del notaio D.E. per avere questi omesso di redigere l'inventario dei beni relitti dalla madre T.M. di cui essi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario con atto redatto per suo ministero in data 21/1/2004: del che essi si erano resi conto circa un anno e mezzo dopo, ricevendo la notifica di atto di precetto con il quale una banca intimò loro, quali eredi puri e semplici della predetta, il pagamento in solido di Euro 478.273,91.

A fondamento della decisione i giudici d'appello hanno posto, in sintesi, le seguenti considerazioni:

a) la redazione dell'inventario è attività autonoma e distinta dalla dichiarazione di accettazione beneficiata dell'eredità e non può ritenersi compresa nell'incarico di ricevere tale dichiarazione (ciò in particolare potendosi desumere dall'art. 769 cod. proc. civ. che, nel testo all'epoca vigente, nemmeno prevedeva che all'inventario potesse procedere un notaio scelto dalla stessa parte);

b) ai sensi dell'art. 1 della legge notarile al notaio è data facoltà di presentare ricorso per la formazione dell'inventario, quale atto di volontaria giurisdizione, ciò però sulla base di specifico incarico da menzionare nel ricorso medesimo, distinto e non riconducibile a quello di ricevere la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d'inventario: distinto incarico nella specie non dimostrato e neppure dedotto ad oggetto delle prove orali articolate;

c) le uniche prove articolate dagli attori, dirette a provare di aver incaricato il convenuto di eseguire l'inventario, sono da considerarsi pertanto irrilevanti ai fini di causa "in quanto se tale incarico fosse stato eseguito, avrebbe comportato la nullità dell'inventario" e l'accettazione pura e semplice dell'eredità;

d) condivisibilmente, comunque, il primo giudice ha ritenuto le deposizioni testimoniali di Fi.Gi. (coniuge della defunta T.M.) e di P.G. (coniuge dell'attrice F.G.) non pienamente concludenti e attendibili ai fini del giudizio: ciò in quanto il primo è "direttamente interessato all'esito della vicenda" ed è comunque generica e contraddittoria la deduzione istruttoria volta a provare gli avvenuti solleciti per la redazione dell'inventario, il secondo riferisce de relato quanto appreso dal predetto ovvero dalla moglie;

e) con riguardo infine all'incontro col notaio di cui al capo 11 dell'articolato probatorio, non è possibile attribuire alle dichiarazioni rese in quell'occasione dal D. valore confessorio circa la preesistenza di un vincolo obbligatorio;

f) correttamente infine è stata ritenuta tardiva dal tribunale, in quanto proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, la prospettazione dell'inadempimento, da parte del notaio, dell'obbligo di informare i clienti della procedura per addivenire alla formazione dell'inventario, costituendo questo un titolo di responsabilità diverso "rispetto all'inadempimento dell'incarico di redazione dell'inventario nell'ambito della più ampia fattispecie di accettazione beneficiata dell'eredità".

2. Avverso tale decisione i germani F. propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resiste l'intimata, depositando controricorso.

Motivi della decisione

1. I primi tre motivi, tutti ricondotti in rubrica alla previsione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, investono le valutazioni (sopra sintetizzate alle lett. d) ed e) del p. 1 della parte narrativa della presente sentenza) di inattendibilità o inefficacia probatoria delle deposizioni rese dai testi Fi.Gi. e P.G..

I primi due motivi, in particolare, attengono alla esclusa natura confessoria delle dichiarazioni rese dal notaio di cui ha riferito il teste P. confermando quanto esposto nel capitolo 11 di prova. I ricorrenti al riguardo si dolgono, con il primo motivo, dell'omessa spiegazione delle ragioni che impediscono di riconoscere in esse una confessione stragiudiziale e, con il secondo, di una lettura parziale del capitolato di prova testimoniale.

Il terzo motivo è diretto poi a censurare la valutazione di inattendibilità della deposizione resa dal teste F., in quanto, in tesi, erroneamente fondata solo sul rapporto di parentela con le parti e sul supposto interesse nei fatti di causa.

2. Il quarto motivo investe la prima delle argomentazioni spese in sentenza (sopra sintetizzata alla lett. a) del p. 1 della parte narrativa), ossia l'affermata non riconducibilità dell'incarico di redazione dell'inventario a quello di ricevere l'atto di accettazione di eredità beneficiata, denunciandosi al riguardo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1374 cod. civ..

Sostengono in sintesi i ricorrenti che la diligenza richiesta nell'esecuzione dell'incarico imponeva al notaio di provvedere a quanto necessario affinchè si producessero gli effetti perseguiti dalle parti, non potendo addossarsi a queste l'onere di conoscere e predisporre gli adempimenti relativi all'istanza presentata ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ..

3. Il quinto motivo investe infine la seconda argomentazione esposta in sentenza (sopra sintetizzata alla lett. b) del p. 1 della parte narrativa).

Con esso infatti i ricorrenti contestano, in quanto frutto di omesso esame di fatto discusso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'affermazione secondo cui gli attori non avrebbero neppure chiesto di provare lo specifico incarico di presentare l'istanza per la redazione dell'inventario ex art. 769 cod. proc. civ..

Rilevano infatti che a tal fine erano da considerarsi diretti i capitoli di prova articolati nella memoria del 22/1/2007, ai numeri 1, 2, 4 e 5.

4. Il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità perchè carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non contiene infatti l'esposizione sommaria dei fatti, ivi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti.

Questa infatti si risolve:

a) nella esposizione sintetica dei fatti che hanno preceduto l'azione giudiziale (pagg. 1-2);

b) nella indicazione sintetica delle domande svolte con l'atto introduttivo del giudizio (pag. 2, in fine);

c) nella indicazione del decisum del primo giudice (rigetto della domanda)(pag. 3, righi 5-6);

d) nella menzione delle richieste formulate con l'atto d'appello (pag. 3, righi 7-9);

d) nella altrettanto sintetica indicazione del decisum della Corte d'appello (rigetto del gravame)(pag. 3 righi 10-12);

In tal modo risulta non solo omessa l'indicazione dei fatti di causa, delle difese ed eccezioni opposte dal convenuto, delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento delle une e delle altre, ma viene anche impedita la ricostruzione delle ragioni della decisione di primo grado e non vengono nemmeno in alcun modo riferiti il contenuto dei motivi di appello, le difese svolte dall'appellato, le motivazioni della sentenza d'appello.

Nè tale vistosa lacuna può essere superata procedendosi alla lettura dei motivi di ricorso e valutando se da essi sia possibile percepire il fatto sostanziale e processuale.

Come è stato al riguardo condivisibilmente già rimarcato, "non è sostenibile l'idea che la Corte di cassazione, di fronte ad un ricorso caratterizzato da una parte dedicata all'esposizione del fatto nei termini inutilmente riproduttivi di atti del giudizio di merito, non dovrebbe rilevare che non si è assolto al requisito dell'art. 366 c.p.c., n. 3 ma dovrebbe, nonostante una simile fattura del ricorso, passare alla lettura del o dei motivi, per valutare se la relativa illustrazione soddisfi quel requisito.

"Tale prospettazione, se fosse congrua, segnerebbe la negazione stessa della rilevanza del principio di diritto sopra enunciato, perchè si risolverebbe semplicemente nella conclusione dell'irrilevanza della adozione da parte del ricorrente di una tecnica di assolvimento del requisito del n. 3 mediante individuazione del fatto tramite la riproduzione di atti del merito.

"Ne deriverebbe che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite non sarebbe mai applicabile. Nè potrebbe predicarsene un'applicazione condizionata all'esito della lettura dell'illustrazione dei motivi, perchè ciò equivarrebbe a ritenere che è la mancanza dell'esposizione del fatto in detta illustrazione ad assumere rilievo decisivo e non l'assemblaggio o l'indiscriminata riproduzione degli atti del giudizio di merito a costituire inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 3" (Cass. 22/02/2016, n. 3385).

5. Indipendentemente da tale preliminare e assorbente considerazione può comunque altresì rilevarsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi tutti di ricorso, sotto diversi profili.

5.1. I motivi primo, secondo, terzo e quinto prospettano vizi motivazionali non più deducibili alla stregua del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dall'11 settembre 2012).

Circa la portata innovativa di tale riforma le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 19881 del 2014, seguite da numerose conformi delle sezioni semplici, hanno come noto enunciato i seguenti principi:

a) la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

b) il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso.

Nel caso in esame è del tutto evidente che con i primi tre motivi - ben al di là del contenuto e dei limiti dell'invocato paradigma censorio - si contesta la valutazione data dal giudice di merito delle prove raccolte ovvero il mero giudizio di attendibilità dei testi, risolvendosi le doglianze nella sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi di prova, ovviamente inammissibile in questa sede.

5.2. Peraltro dette censure investono una ratio decidendi dichiaratamente aggiuntiva e secondaria e non attingono invece quella principale (v. supra p. 1 lett. c) nella parte narrativa della presente sentenza) rappresentata dalla irrilevanza ai fini di causa delle prove in questione, motivata sostanzialmente dal rilievo che quand'anche tale incarico fosse stata effettivamente dato e fosse stato eseguito, non avrebbe comunque condotto al fine sperato, poichè si sarebbe trattato, nel contesto normativo descritto, di un inventario nullo in quanto redatto al di fuori delle procedure prescritte.

5.3. Il quinto motivo poi intende contestare, come detto, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli appellanti non hanno neppure chiesto di provare di aver conferito specifico incarico formale al dott. D. per la presentazione di un ricorso al tribunale per la nomina dell'ufficiale designato la redazione dell'inventario.

A confutazione di tale affermazione i ricorrenti trascrivono i capitoli di prova dedotti con atto difensivo depositato in primo grado (non altrimenti indicato se non come "memoria 22.1.07").

E' agevole rilevare che, al di là della evidente genericità delle circostanze dedotte nei primi tre di tali capitoli (ove si parla di "adempimenti necessari per la pratica di accettazione con beneficio d'inventario") e della estraneità a tale prospettazione di quella dedotta ad oggetto del quarto (diretta a provare che il notaio avrebbe assicurato il teste Fi.Gi. "di avere già presentato presso il tribunale competente la richiesta di proroga dei termini di legge per la redazione dell'inventario"), in ogni caso la censura non attinge l'altro e prioritario rilievo secondo cui il conferimento di detto distinto specifico incarico non è stato comunque provato.

In tale diversa prospettiva nessuna specifica doglianza è svolta in ricorso ed è dunque ultroneo rilevare che, comunque, i ricorrenti non riferiscono se e quale provvedimento su dette richieste istruttorie sia stato preso in primo grado, nè soprattutto riferiscono se e in che termini la questione sia stata poi riproposta in appello.

5.4. Il quarto motivo è poi inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi sul punto esposta in sentenza.

E' bensì vero che l'adempimento secondo diligenza dell'incarico di ricevere l'atto di accettazione con beneficio d'inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell'atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinchè lo scopo perseguito possa essere raggiunto.

Non in altro però nella specie tale prestazione accessoria si sarebbe potuta esplicare se non, appunto, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, essendo escluso in particolare che alla redazione dell'inventario potesse comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente, nel contesto normativo all'epoca vigente, quale correttamente ricostruito dai giudici di merito.

Su ciò del resto convengono espressamente gli stessi ricorrenti, affermando essere ad essi "certamente noto... che il notaio non può redigere l'inventario se non previa delega da parte dell'autorità giudiziaria". (v. pagg. 30-31 del ricorso).

In tali termini necessariamente inteso, però, l'assunto posto a fondamento della censura (secondo cui l'adempimento secondo diligenza dell'incarico diretto alla redazione dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario implicava per il notaio di provvedere a quanto necessario affinchè si producessero gli effetti perseguiti dalle parti) in realtà non è affatto contraddetto dalla sentenza impugnata, nella quale invero è chiaramente evidenziato (vedi pagina 10, primo capoverso) che, in capo al notaio, doveva ritenersi sicuramente sussistente "l'obbligo di informare i clienti e la procedura per addivenire alla formazione dell'inventario, prospettando loro la possibilità di presentare direttamente ricorso al giudice chiedendo la sua nomina o quella del cancelliere ovvero la possibilità di dargli l'incarico di presentarlo, ragguagliandoli peraltro sui termini sulle gravi conseguenze scaturenti dalla mancata, tempestiva redazione dell'inventario".

Il rigetto sotto tale profilo della domanda è invero motivato in sentenza sulla base del diverso rilievo - in sè non fatto segno di alcuna specifica censura - che "l'inadempimento degli obblighi informativi costituisce un titolo di responsabilità diverso rispetto all'inadempimento dell'incarico di redazione dell'inventario, trattandosi di fatto nuovo che, come tale, avrebbe dovuto essere allegato, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del giudizio".

6. Per le considerazioni svolte deve in definitiva pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2018


Avv. Francesco Botta

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